“CCTS – COORDINAMENTO COMITATI TORRENTE SEVESO “
Art. 1 – Denominazione
1.1 – È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile e del decreto legislativo n° 117/2017, in seguito Codice del Terzo Settore (CTS) Ente del Terzo Settore (ETS), l’Associazione denominata “CCTS – Coordinamento Comitati Torrente Seveso” Associazione di Promozione Sociale.”
1.2 – L’Associazione è apolitica e rigetta ogni discriminazione razziale, sociale e religiosa.
1.3 – L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice Civile, dal Codice del Terzo Settore.
1.4 – Quando assumerà la qualifica di ETS, l’Associazione indicherà gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art. 2 – Sede e durata
2.1 – L’Associazione ha sede legale in Paderno Dugnano, Largo Gino Strada, 5.
2.2 – Con deliberazione del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo.
2.3 – È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell’Assemblea ordinaria degli Associati.
2.4 – La durata dell’Associazione è illimitata e l’anno sociale coincide con l’anno solare.
Art. 3 – Autonomia e assenza scopo di lucro
3.1 – È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli Associati.
3.2 – L’Associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente.
3.3 – Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell’Associazione al fine di migliorarne l’efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività di interesse generale dell’Associazione stessa.
3.4 – Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati.
Art. 4 – Attività di interesse generale
4.1 – L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 di cui alle lettere: d), e), f), i), k), l), v), w), y), z) e in particolare:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo,
- con riferimento alle attività di interesse generale, particolare attenzione e impegno saranno posti al problema della riqualifica delle acque superficiali e sotterranee dei fiumi ed in particolare del Torrente Seveso con l’obiettivo primario della pulizia delle sue acque, attraverso una serie di azioni combinate che includano l’applicazione diffusa delle normative sull’invarianza idraulica, la de-impermeabilizzazione del territorio di competenza, il recupero e accumulo delle sue acque pulite nelle vasche in costruzione e di prossima realizzazione, oltre che in ulteriori vasche volano, per un successivo utilizzo a scopi civili, considerate le situazioni sempre più critiche di siccità, dovute ai cambiamenti climatici in atto,
- azioni ed interventi finalizzati, anche a seguito di quanto indicato nei punti precedenti, alla creazione del Parco Fluviale del Seveso e alla sua cura, nonché alla manutenzione e salvaguardia nel tempo,
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale,
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata,
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
L’Associazione svolge l’attività di cui sopra a favore degli Associati, loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti Associati.
Art. 5 – Modalità per raggiungimento finalità
L’Associazione per raggiungere le finalità di cui all’articolo precedente, opera:
5.1 – attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione,
5.2 – iniziative di partecipazione di cittadini e comunità,
5.3 – realizzazione di progetti,
5.4 – produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo,
5.5 – iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale
5.6 – promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:
a. promuovere ed organizzare ogni forma di attività al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con Enti e Associazioni, servizi di vigilanza sull’applicazione delle norme poste a tutela dell’ambiente, degli animali e della salute;
b. supportare attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, ed ambienti naturali, nonché attività per limitare o fermare il consumo di suolo, promuovere attività per la valorizzazione e tutela di parchi e aree naturali;
c. organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all’estero con Enti ed Associazioni, Cooperative e movimenti organizzati;
d. promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana e del benessere animale;
e. promuovere e gestire attività di formazione, rivolte a scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, nell’ottica del diritto/dovere del cittadino all’apprendere per tutto l’arco della vita, sui temi e i metodi che fanno riferimento all’educazione ambientale, alla cittadinanza attiva e alla formazione per lo sviluppo sostenibile;
f. realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione e monitoraggio, in difesa della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell’ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.
5.7 – Per realizzare le attività previste dallo statuto l’Associazione potrà assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, comprese la stipulazione di accordi di collaborazione con Enti Pubblici, organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre Associazioni e Fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità.
5.8 – Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi associativi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.
5.9 – L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 4 e per il perseguimento delle finalità in esso indicate. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli Associati.
Art. 6 – Attività secondarie e strumentali
6.1 – L’Associazione può realizzare, nei limiti di quanto stabilito dall’apposito decreto ministeriale, attività diverse ovvero secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 4 del presente statuto.
6.2 – L’individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Associati
7.1 – L’Associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette (7) persone fisiche o tre (3) APS.
7.2 – Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che condividendone gli scopi intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
7.3 – Gli Associati si distinguono in: Fondatori e Ordinari.
a. Associati Fondatori sono coloro i quali hanno promosso e costituito l’Associazione con il loro contributo.
Sono altresì Associati Fondatori quelli che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo o a coloro i quali è stata attribuita la relativa qualifica all’atto della loro adesione all’Associazione dalla maggioranza degli Associati Fondatori tempo per tempo esistenti;
b. Associati Ordinari sono tutti coloro i quali, in possesso dei requisiti, entrano a far parte dell’Associazione a seguito di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e di versamento della quota associativa.
7.4 – L’Associazione può prevedere anche l’ammissione, come associati, di altri Enti del terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta (50%) del numero delle Associazioni di promozione sociale associate. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Ente interessato.
7.5 – L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Assemblea ordinaria degli Associati.
7.6 – La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni, che deve darne comunicazione all’interessato e annota sul libro degli Associati.
7.7 – l rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro Associati. L’interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 (sessanta) giorni all’Assemblea dei Associati, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni.
Art.8 – Diritti e doveri degli Associati
8.1 – Tutti gli Associati hanno uguali diritti e in particolare il diritto:
a. di essere informati e di partecipare a tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni erogate dalla Associazione;
b. di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti negli organi e nelle cariche dell’Associazione, in caso di Associati minorenni, il diritto di voto spetterà ai genitori;
c. di presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo
d. di recedere dall’Associazione.
e. di consultare i libri sociali
8.2 – Gli Associati possono consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno venti (20) giorni prima della data della consultazione stessa. La consultazione avviene previo appuntamento concordato presso la sede alla presenza di un membro del Consiglio Direttivo oppure mediante invio dell’estratto richiesto ai recapiti appositamente indicati.
8.3 – Gli Associati hanno l’obbligo:
A. di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi associativi;
B. di versare la quota associativa annuale eventualmente prevista dal Consiglio direttivo e i contributi stabiliti per i servizi di cui usufruiscono; le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili né trasmissibili né rivalutabili;
C. di tenere un comportamento coerente con gli scopi, il buon nome e il rispetto dell’Associazione ed in generale astenersi da ogni attività che possa recare nocumento all’Associazione e al suo prestigio.
Art.9 – Cause e Procedura di Esclusione
9.1 – La qualità di Associato si perde:
a. per decesso;
b. per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
c. per morosità nel pagamento della quota associativa;
d. per esclusione.
9.2 – L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua approvazione.
9.3 – L’Associato escluso, nei successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera, può richiedere l’annullamento del provvedimento di esclusione all’Assemblea, che delibererà nella sua prima convocazione successiva.
9.4 – L’esclusione dell’Associato, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione all’Associato o in caso di rigetto dell’istanza da parte dell’Assemblea, deve essere annotata nel Libro degli Associati.
9.5 – Si perde la qualità di socio per esclusione qualora il comportamento dello stesso sia in contrasto con i principi e le finalità dell’Associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell’Assemblea degli Associati, o ne danneggi gravemente l’immagine e gli obiettivi.
9.6 – L’Associato escluso ha (trenta) 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea degli Associati, che si pronuncerà nella prima occasione e comunque non oltre (sessanta) 60 giorni.
9.7 – Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione, nonché le quote associative annuali precedenti non pagate.
Art. 10 Volontari associati
10.1 – L’organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati e delle persone aderenti agli Enti associati.
10.2 – Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
10.3 – L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
10.4 – Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
10.5 – La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
10.6 – L’organizzazione deve assicurare obbligatoriamente i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
10.7 – L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art. 11 – Organi associativi
11.1 – Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea degli Associati
b.Il Consiglio Direttivo
c. il Presidente
d. il Vicepresidente
e. Il Segretario
f. Il Tesoriere
g. l’Organo di controllo
h. l’Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico)
Art. 12 – L’Assemblea degli Associati
12.1 – L’Assemblea degli Associati è composta da tutti i soci che sono iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli Associati ed è presieduta dal Presidente in carica.
12.2 – Ciascun Associato può esprimere un solo voto, incluso le APS; gli Associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di due soci.
12.3 – L’Assemblea ordinaria degli Associati si riunisce almeno una volta l’anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio.
12.4 – L’Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati o dalla maggioranza dei Consiglieri oppure di 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo.
Nel convocare l’Assemblea degli Associati viene deliberata la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.
12.5 – Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto.
12.6 – L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
12.7 – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega.
12.8 – Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
12.9 – Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.
12.10 – Per le votazioni e l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
12.11 – Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i 10 (dieci) giorni che seguono l’Assemblea.
12.12 – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a. discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
b. definisce il programma generale annuale di attività;
c. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,
d. nomina e revoca il Presidente, e il Vicepresidente;
e. nomina e revoca, quando previsto, l’Organo di controllo e l’Organo di Revisione (o Revisore Unico);
f. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento
dell’Associazione;
g. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi associativi e promuove eventuali azioni di
responsabilità nei loro confronti;
h. decide sull’esclusione degli Associati ai sensi dell’art. 9 del presente statuto;
i. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
12.13 – L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento e in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
12.14 – Per le modifiche statutarie e la trasformazione, fusione o scissione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del cinquanta (50%) più uno degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12.15 – Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.
Art.13 – Consiglio Direttivo
13.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri compresi il Presidente e il Vicepresidente, nominati dall’Assemblea; rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
13.2 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o da parte dell’Organo di controllo o Revisore se presenti.
13.3 – La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.
13.4 – L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno.
13.5 – È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
13.6 – Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni si svolgono con voto palese e sono prese a maggioranza.
13.7 – l potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
13.8 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell’Assemblea degli Associati.
13.9 – Nello specifico:
a. elegge e revoca il Segretario e il Tesoriere;
b. delibera, in genere, su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuiti dallo statuto o che, comunque, non siano riservati alla competenza di altri organi sociali;
c. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
d. realizza il programma annuale delle attività deliberato dall’Assemblea;
e. discute e approva il progetto di bilancio dell’esercizio trascorso, la relazione sulla gestione e il
bilancio preventivo da presentare annualmente all’Assemblea degli Associati per l’approvazione;
f. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, secondo le modalità
richiamate nell’art. 13, co. 6 del D.lgs. n. 117/2017 nella relazione di missione;
g. conferisce procure generali e speciali;
h. propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento generale dell’Associazione e degli organi sociali;
i. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Associati;
j. ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
k. delibera in ordine all’esclusione degli Associati;
l. determina l’ammontare delle quote associative annuali a carico degli Associati e il termine ultimo per
il loro versamento;
m. delibera sull’apertura di conti correnti sia bancari che postali;
n. delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali;
o. delibera le eventuali spese straordinarie non stanziate in bilancio;
p. autorizza il Presidente a stare in giudizio;
q. delibera l’acquisto e l’alienazione dei beni, l’accettazione di eredità e donazioni e, in genere,
la stipulazione di tutti i contratti e convenzioni.
13.10 – In caso venga a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 (trenta) giorni indice l’Assemblea degli Associati per le elezioni supplettive dei componenti da sostituire. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio, effettuate nel corso del mandato di 4 anni, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Art. 14 – Il Presidente
14.1 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Rimane in carica 4 (quattro) anni ed è eletto tra i soci.
14.2 – Riscuote pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e ne rilascia quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
14.3 – Può delegare specifiche funzioni ad altri Consiglieri o Associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente che è eletto tra i Consiglieri.
14.4 – In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
14.5 – Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
14.6 – Su delibera del Consiglio Direttivo apre conti correnti bancari e postali e li movimenta nel caso non sia stato nominato il Tesoriere.
14.7 – Con delibera dell’Assemblea degli Associati, compie tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.
Art.15 – Vicepresidente
15.1 – Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Rimane in carica 4 (quattro) anni ed è eletto tra i soci.
Art. 16 – Il Segretario
16.1 – Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario” (vedi art, 13.9),
16.2 – Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e
di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli Associati.
Art. 17 – Il Tesoriere
17.1 Il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere, che ha il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.
17.2 – Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell’amministrazione economica e finanziaria dell’Associazione.
Art. 18 – Organo di Controllo
18.1 – Con i limiti di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, l’Assemblea degli Associati nomina un Organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l’Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell’apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere sia soci che non soci.
18.2 – Qualora l’Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia Associati che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.
In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l’art. 2399 del Codice Civile in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L’organo di controllo rimane in carica per 4 (quattro) esercizi e può essere rieletto.
18.3 – L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
18.4 – Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori (Consiglio Direttivo) notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 19 – Organo di Revisione Legale dei conti
19.1 – L’Assemblea degli Associati, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro; l’organo di revisione legale monocratico o collegiale può coincidere con l’organo di controllo contabile qualora il componente/i sia/siano iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.
19.2 – L’Organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) esercizi e può essere rieletto.
19.3 – L’Organo di revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
19.4 – L’Organo di revisione deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L’attività dell’Organo di revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
Art. 20 – Libri sociali
20.1 – Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:
- Libro degli Associati;
- Registro dei volontari dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.
20.2 – Il libro degli Associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati e il registro dei volontari dell’Associazione sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, gli altri a cura dell’Organo o dei soggetti cui si riferiscono.
20.3 – Gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta inviata, anche con mezzi informatici, al Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Patrimonio
21.1 – Il patrimonio dell’Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell’Associazione.
21.2 – È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività ai fondatori, ai lavoratori e collaboratori, ai consiglieri o componenti gli organi sociali anche nel caso di recesso o in qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell’Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.
21.3 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a. quote associative e i beni con esse acquistati;
b. beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dagli Associati o da terzi;
c. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
d. proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi agli Associati o a terzi;
e. eventuali entrate derivanti dalle attività di interesse generale e, se poste in essere, dalle attività diverse;
f. altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell’Associazione;
g. raccolte fondi, così come previsto dall’art.7 del CCTS.
21.4 – L’Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all’estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici.
21.5 – I fondi patrimoniali e le somme di denaro sono depositati presso l’istituto/i di credito scelto/i dal Consiglio Direttivo.
Art. 22 – Esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio sociale
22.1 – L’esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall’art. 13, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017.
22.2 – Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività di interesse generale e delle attività diverse e corredato dalla relazione di missione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i 10 (dieci) giorni che seguono l’Assemblea.
22.3 – In caso di superamento del limite sopraindicato (22.2), o per scelta dell’Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’Associazione e dalla relazione di missione. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
22.4 – Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea degli Associati per essere approvato in sede di riunione ordinaria e depositato entro il 30 maggio presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Art. 23 – Durata e scioglimento
23.1 – Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto.
23.2 – n caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D.lgs. 117/2017.
Art. 24 – Fonti normative
24.1 – Il funzionamento dell’Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del codice civile relative alle Associazioni.
Art. 25 – Norme transitorie
25.1 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore.
Art. 26 – Disposizioni finali
26.1 – Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi
e in particolare alla L.R. 01/08, alla L 383/00 e al Codice Civile.
Paderno Dugnano, data 2/2/2024
Di Benedetto Mario, Colombo Roberto, Poidomani Giorgio, Colombo Riccardo, Torri Massimo
Moschetti Marco Mario – Circolo Legambiente Bollate Aps
Lunardi Luigi – Circolo Legambiente Grugnotorto Aps
Galli Marinella – Circolo Eco-Culturale La Meridiana Aps
Greco Oscar – Associazione Fiume Vivo Onlus